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Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317 Al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l' attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall' articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell' articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell' articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell' importo a ciascuno spettante. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato rende nota la data dell' accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande. L' articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all' articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all' articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all' articolo 8 della legge n. 317 del 1991. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all' articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell' Industria, del commercio e dell' artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all' obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l' erogazione dei contributi. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all' articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l' innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all' obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all' articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l' erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all' obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l' Ente nazionale per l' energia e l' ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi. All' articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi"; b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi". All' articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) la realizzazione o l' acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l' elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera; g-ter) la realizzazione o l' acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all' adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza". Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.