Legge del 1997 numero 266 art. 3


Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317
Al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l' attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall' articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell' articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell' articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell' importo a ciascuno spettante.
Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato rende nota la data dell' accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
L' articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all' articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all' articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all' articolo 8 della legge n. 317 del 1991.
Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all' articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell' Industria, del commercio e dell' artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all' obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l' erogazione dei contributi.
Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all' articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l' innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all' obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all' articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l' erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all' obiettivo n. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l' Ente nazionale per l' energia e l' ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
All' articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi".
All' articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) la realizzazione o l' acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l' elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera; g-ter) la realizzazione o l' acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all' adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza".
Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 266 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti