Legge del 1997 numero 266 art. 7


Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l' anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l' accantonamento relativo al ministero dell' Industria, del commercio e dell' artigianato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 266 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti