Legge del 1997 numero 266 art. 6


Imprenditoria femminile
Il fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
Il ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l' imprenditoria femminile, di cui all' articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
Il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato rende nota la data dell' accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.

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