Legge del 1997 numero 266 art. 10


Interventi per le zone terremotate
A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all' articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 ,convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l' importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell' articolo 39 del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
I commi 1 e 2 dell' articolo 21 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
Omissis...
Il termine di diciotto mesi previsto dall' articolo 39, comma 11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l' investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento.
Il comma 3 dell' articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è abrogato.
Il comma 1 dell' articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:
"1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d' area di cui all' articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell' articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonchè l' esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del ministro dell' Industria, del commercio e dell' artigianato è nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi".
Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all' articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all' affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.

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