Legge del 1997 numero 266 art. 13


Unità operative dell' ICE all' estero
All' articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Le unità operative all' estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 266 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti