Legge del 1997 numero 266 art. 16


abrogato - INTERVENTI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

[1. È istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale. Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
(Comma così modificato dal comma 79 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448)
2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.
3. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: «trasporti e comunicazioni» sono inserite le seguenti: «; delle lavanderie industriali.».
(Comma così sostituito dall'art. 78, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388)
6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. ... (Aggiunge 2 periodi alla lett. a), comma 1, art. 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97)].
(Articolo abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

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