Legge del 1997 numero 266 art. 21


Piccola società cooperativa
La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l' indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all' assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice civile.
Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice civile.

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