Legge del 1985 numero 765 art. 96


Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di vendita siano conclusi o constatati per iscritto può, in qualsiasi momento, in conformità all'art. 12, dichiarare che ogni disposizione dell'art. 11, dell'art. 29 o della seconda parte della presente Convenzione che autorizza una forma diversa da quella scritta per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intenti, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede d'affari in detto Stato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 765 art. 96"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti