Legge del 1985 numero 765 art. 91


1.La presente Convenzione sarà aperta alla firma nel corso della seduta di chiusura della Conferenza delle Nazioni Unite sui contratti
di vendita internazionale di merci e resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino al 30 settembre 1981.
2.La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3.La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari, a partire dalla data in cui sarà aperta alla firma.
4.Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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