Legge del 1985 numero 765 art. 76


1.In caso di risoluzione del contratto e se le merci hanno un prezzo corrente, la parte che richiede danni-interessi può ottenere, se non ha effettuato un acquisto in sostituzione, o una vendita di compensazione ai sensi dell'art. 75, la differenza fra il prezzo fissato nel contratto e il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto, nonchè ogni altro danno o interesse che può essere dovuto ai sensi dell'art. 74. Tuttavia, se la parte che
richiede danni-interessi ha dichiarat il contratto rescisso dopo aver preso possesso delle merci, sarà applicato il prezzo corrente al momento della presa in consegna e non il prezzo corrente al momento della rescissione.
2.Ai fini del paragrafo precedente, il prezzo corrente è quello del luogo ove la consegna delle merci avrebbe dovuto essere effettuata, o, in mancanza di prezzo corrente in quel luogo, il prezzo corrente praticato in altro luogo che sembra ragionevole scegliere come luogo di riferimento, tenendo conto delle differenze nelle spese di trasporto delle merci.

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