Legge del 1985 numero 765 art. 47


1.L'acquirente può fissare al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi.
2.A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che quest'ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, l'acquirente non può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia, l'acquirente non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardi nell'esecuzione.

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