Legge del 1985 numero 765 art. 42


1.Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale:
a) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o
b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari.
2.Nei casi seguenti, il venditore non è tenuto all'obbligo previsto al paragrafo precedente:
a) se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della pretesa; o
b) il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni analoghe fornite dall'acquirente.

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