Legge del 1985 numero 765 art. 33


Il venditore dovrà consegnare le merci:
a) se una data è fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data;
b) se un periodo di tempo è fissato per contratto o è determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o
c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.

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