Legge del 1985 numero 765 art. 29


1.Un contratto può essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti.
2.Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non può essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti può impedire di invocare tale disposizione se l'altra parte si è basata su tale comportamento.

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