Legge del 1985 numero 222 art. 72


Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli
articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre
disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo
55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n.
2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e
successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in
vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza
episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato,
può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei
casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la
destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26
settembre 1935, n. 2032.

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