Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987,
affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa
grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi
di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma
corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato
con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22
luglio 1966, n. 607.