Legge del 1985 numero 222 art. 58


I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati
nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati
per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione
degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri
oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono
affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e
ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

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