Legge del 1985 numero 222 art. 52


Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela
per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici
ecclesiastici.
Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici
eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di
beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i
provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita
devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina
anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

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