Legge del 1985 numero 222 art. 28


Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente
estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali,
vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i
loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso,
restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal
canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i
benefici estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi
precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 22.
L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e
passivi.

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