Legge del 1984 numero 792 art. 8


[CONDIZIONI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE]
[I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative.
Se trattasi di società, il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila milioni.
I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:
a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori alla quota determinata in via generale dall'Isvap, dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio. (Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373);
b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;
c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.
Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo.
Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere c) e d), entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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