Legge del 1984 numero 792 art. 7


[CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE DI PERSONE GIURIDICHE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA]
[Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia.
La documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), può essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1984 numero 792 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti