Legge del 1984 numero 792 art. 15


[DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE]
[Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della qualifica di mediatore di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti, nonché l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti all'albo.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione possono continuare a svolgere l'attività stessa a condizione che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per l'iscrizione all'albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e certificando, a mezzo dell'associazione di categoria o in alternativa con dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari, da quanto tempo esercitano l'attività di mediazione.
Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti nella prima sezione dell'albo, anche indipendentemente dal requisito di cui all'articolo 4, primo comma, lettera h), le persone fisiche che, da almeno un triennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritte nella seconda sezione dell'albo, anche indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b), c) e d), le società che, da almeno un quinquennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione e che siano iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le società devono comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione all'albo, provvedere a con formarsi alle prescrizioni dell'articolo 5, primo comma, lettere b), c) e d), entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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