Legge del 1984 numero 792 art. 5


[CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETA']
[Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le società debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;
b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;
c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e aver esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;
d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;
e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f);
f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera g).
Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.
È fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;
2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società].

( La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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