Legge del 1984 numero 792 art. 6


[CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE DI PERSONE FISICHE DELLA COMUNITA' EUROPEA]
[Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l'attività di agente di assicurazione (Comma così sostituito dall'art. 21, L. 22 febbraio 1994, n. 146).
Il termine di quattro anni di cui al comma precedente è ridotto:
a) a due anni se si sono altresì svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;
b) ad un anno se si è ricevuta per l'attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettere c), d), e), f e g)].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

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