Legge del 1984 numero 792 art. 3


[ALBO DEI MEDIATORI]

[È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.
L'albo è suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
b) alla seconda sono iscritte le società.
Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione.
L'albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.
L'elenco degli iscritti all'albo nonché tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.
Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all'esercizio dell'attività di mediazione].

(La presente legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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