Agenti di assicurazione, mediatori assicurativi, brokers



Ai sensi dell'art. 1753 cod.civ. le disposizioni dettate dal codice civile in tema di agenti di commercio sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle specifiche norme ovvero dagli usi, in quanto compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

La Legge 7 febbraio 1979, n. 48 (abrogata per effetto dell'art. 354 del D.Lgs. 209/05, il cui IV comma ha tuttavia espressamente disposto la permanenza dell'applicabilità della medesima fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Codice delle assicurazioni e comunque (in esito alla modifica introdotta con D.L. 194/09 ) non oltre trenta mesi dopo il termine di cui al II comma dell'art.355 ) ha previsto per gli agenti di assicurazione l'iscrizione in apposito albo. La pratica del settore ha introdotto varie distinzioni. Gli agenti in gestione libera (così definiti dall' art. 2 dell'Accordo nazionale agenti del 10 ottobre 1951, efficace erga omnes ai sensi della Legge 741/59 ) sono quegli agenti ai quali "viene conferito, direttamente e per iscritto, dalla direzione o dalla rappresentanza legale dell' impresa, il mandato di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione e allo sviluppo degli affari di una agenzia di assicurazioni, territorialmente definita, e che svolge i suoi rapporti direttamente con la direzione o la rappresentanza legale dell' impresa. Il mandato ha per oggetto la produzione di affari di assicurazione per conto e nome dell' impresa, nonchè la sorveglianza, la conservazione, lo sviluppo e l'amministrazione del portafoglio dell'agenzia, e può comprendere l'autorizzazione a concludere in nome e per conto dell'impresa" (Cass. Civ. Sez. II, 13523/91 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7326/83 ). L'agente in gestione libera non può pertanto limitarsi a promuovere la conclusione di contratti, bensì pone in essere una specifica attività di sorveglianza, di promozione, di sviluppo dei rapporti con la clientela. Vi sono inoltre gli agenti operanti per la gestione in economia, il cui compito, accanto a quello, principale, di promuovere la conclusione di affari, è quello di provvedere all'incasso dei premi. I subagenti, infine, hanno quale preponente un agente a gestione libera, svolgendo in via mediata e derivata la stessa attività.

La Legge 28 novembre 1984, n. 792 (parimenti abrogata per effetto dell'art.354 D.Lgs. 209/05, il cui IV comma ha, come detto, tuttavia espressamente disposto la permanenza dell'applicabilità della medesima fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Codice delle assicurazioni) è venuta a disciplinare ulteriori figure in qualche misura affini a quella dell'assicuratore. Viene in esame il mediatore in assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker (figura peraltro ammessa anche prima dell'entrata in vigore della legge citata: Cass. Civ. Sez. I, 6956/92 ), vale a dire colui che "esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione." (art.1 l.cit. ) nota1.

L'attività del mediatore di assicurazione o riassicurazione, che può essere esercitata soltanto da chi è iscritto all' apposito albo istituito dalla predetta legge (art.3 Legge 792/84, mentre gli artt.4 e ss. della citata legge si occupano di stabilire le condizioni per l'iscrizione), si palesa incompatibile con la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione (art.2 Legge 7 92/84). Parimenti l'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa (compresa la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività) è precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.
Devono essere esclusi dalla categoria degli agenti di assicurazione ex art. 1753 cod.civ. gli agenti in economia, figura professionale corrispondente a semplici prestatori di lavoro subordinato o institori preposti dall'agente alla gestione di una sede secondaria nota2.

Note

nota1

In dottrina (Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1247) si è messa in discussione la configurazione dell'attività del broker nell'ambito della mediazione. Si è infatti ravvisata la mancanza di un presupposto fondamentale del contratto di mediazione e precisamente dell'imparzialità. Il broker opera come fiduciario dell'assicurando, suo cliente, indicandogli la compagnia di assicurazione con cui stipulare e curandone così gli interessi, alla ricerca delle migliori condizioni possibili. In realtà si sottolinea che il broker si limita a stabilire un contatto tra assicurando ed assicuratore, senza essere legato ad alcuna delle due parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, limitandosi l'intervento di una delle stesse a richiedere l'intermediazione del broker, potendo egli agire anche di iniziativa propria (Franceschelli, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Libro IV, Torino, 1999, p.1357).
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nota2

In questo senso Baldassari, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, 2002, p.1247.
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Bibliografia

  • BALDASSARI, Aggiornamento 1991-2001, Torino, Comm. cod. civ. , 2002
  • FRANCESCHELLI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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