Legge del 1968 numero 15 art. 17


Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
(Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso ( Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 maggio 1971, n. 390) ( Il D.M. 2 agosto 1989 ha così disposto:
«La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero della difesa e da valere all'estero è delegata alle prefetture della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale gli organi stessi hanno, rispettivamente, sede.
I prefetti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto»).
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo 18.
Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture (Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 maggio 1971, n. 390).
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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