Legge del 1968 numero 15 art. 3


Dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
([I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso ( Comma così sostituito dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127.
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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