Legge del 1968 numero 15 art. 16


Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
(Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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