Legge del 1968 numero 15 art. 6


Trascrizione dei dati dai documenti esibiti.
(Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario ( Comma così sostituito dall'art. 2, L. 11 maggio 1971, n. 390).
Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato) (Legge abrogata dal Dpr 445/2000).

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