Legge del 1931 numero 886 art. 4


È sempre in facoltà dell'autorità militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che nelle zone indicate nell'art. 1 esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata coi criteri stabiliti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni saranno ordinate previo concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1931 numero 886 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti