Legge del 1931 numero 886 art. 2


Nelle zone indicate nel precedente articolo è vietato procedere a costruzioni ferroviarie, ed a lavori minerari, marittimi, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonché al disboscamento, senza il previo consenso dell'autorità militare.
Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, qualora essi superino i limiti da fissarsi con le norme esecutive per l'applicazione della presente legge.
Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nelle zone sopraindicate, quando si estendono nelle stesse, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.
Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni che sono imposte alle dette proprietà fondiarie dalle altre leggi.

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