Legge del 1931 numero 886 art. 3


L'autorità militare dietro istanza dell'interessato, corredata degli occorreriti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo ad eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.
L'autorizzazione è subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù - che l'interessato resta obbligato ad effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo seguente.
Per i boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali dichiarati militarmente importanti saranno sottoposti al preventivo esame ed approvazione delle autorità militari i relativi piani decennali di assestamento economico.
Per i centri urbani, dove le costruzioni edilizie sono disciplinate da appositi piani regolatori o di ampliamento, siano essi compresi nelle zone indicate nella tabella A di cui all'art. 1, o in quelle indicate nella tabella B di cui all'art. 11, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorità militare, purché detto piano regolatore sia stato da questa già approvato nel suo complesso.

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