Legge del 1931 numero 886 art. 14


Capo III - Disposizioni varie
Le autorità cui dovranno essere rivolte le istanze per ottenere le autorizzazioni ed i pareri previsti dagli articoli precedenti sono, a seconda dei casi, i Comandi di Corpo d'armata o delle Isole rispettivamente competenti per territorio.
Per le concessioni in zone comprese nel territorio delle piazze marittime, i Comandi di Corpo d'armata o delle Isole debbono procedere di concerto con le autorità militari marittime competenti per territorio.

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