Legge del 1931 numero 886 art. 11


Capo II - Altre proprietà soggette a limitazioni per esigenze militari
Nelle zone militarmente importanti indicate nella tabella B, allegata alla presente legge, non possono aver luogo senza l'esplicito consenso dell'autorità militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade a qualsiasi categoria appartengano, di nuove ferrovie statali o private, di nuovi lavori marittimi, nonché l'impianto di grandi stabilimenti industriali e l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti. Nelle stesse zone è inoltre data all'autorità militare di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera che a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprietà fondiarie, come pure di fare luogo ad espropriazioni secondo le norme ricordate dall'art. 10.

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