Legge del 1931 numero 886 art. 7


I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e ad enti ex nemici, devoluti al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati, a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962, al Ministero della guerra, che può concederli in esercizio a cittadini italiani ed a società ed enti nazionali.
Le concessioni di esercizio suindicate, sono accordate previa intesa col Ministro per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste per i rifugi alpini ubicati in tondi e boschi appartenenti all'Azienda foreste demaniali.

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