Legge del 1927 numero 1766 art. 21


Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.
Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura.
Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo.

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