Legge del 1927 numero 1766 art. 9


Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. l; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti (La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

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