Legge del 1927 numero 1766 art. 17


Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera a) dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15.

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