Legge del 1927 numero 1766 art. 10


10. Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.
Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.
Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana (La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

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