Legge del 1927 numero 1766 art. 11


Capo II
Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione

I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:
a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria

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