Legge del 1927 numero 1766 art. 15


15. Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale (Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.
) al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie.
Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podestà e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.
Detto delegato ha il mandato:
a) di gestire i terreni della categoria b) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;
b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiarie, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.
Per gli uffici di cui alla lettera a) del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale (Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.
), giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1927 numero 1766 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti