Quotizzazione ed affrancazione delle terre assoggettate ad uso civico



L'art.13 della Legge 1766/27 prevede la procedura di c.d. quotizzazione, che consiste nel riparto delle terre gravate da uso civico di cui alla categoria b), vale a dire dei terreni assegnati a coltura agricola fra i coltivatori diretti del luogo (art.19 l.cit.).

Il tutto con obbligo di eseguire miglioramenti e verso corresponsione di un canone. In definitiva si tratta di una situazione giuridica qualificabile come enfiteusi, nella quale l'art. 21 l.cit. afferma che l'affrancazione non è ammessa se non contro la prova dell'intervenuta esecuzione delle opere di miglioria.

Nel tempo che precede l'affrancazione la legge sancisce l'impraticabilità di ogni attività negoziale intesa alla divisione, alla alienazione, alla cessione a qualsiasi titolo (art.21 l.cit.).

Il procedimento in oggetto è rimasto sostanzialmente inapplicato e può essere considerato assolutamente desueto, sia in relazione alle lungaggini che comporta, sia in relazione all'inattualità della figura dell'enfiteusi, comportante un'obbligazione migliorativa talvolta assai onerosa.

Giova comunque osservare che, fino al tempo dell'affrancazione il bene conserva la propria natura sostanzialmente assimilabile a quella demaniale: ne segue che la stipulazione di qualsiasi atto avente portata traslativa sarebbe irrimediabilmente nulla (Cass. Civ. Sez.II, 2400/60; Cass .Civ. Sez.Unite, 3728/57 ; Cass.Civ. Sez. II, 1404/68)nota1.

Ciò non esclude che sia praticabile la stipulazione di atti aventi efficacia meramente obbligatoria che non facciano venir meno l'obbligazione di introdurre migliorie sul fondo. La giurisprudenza si è espressa nel senso della validità della stipulazione di un contratto di vendita di cosa altrui o di un contratto preliminare di vendita, ciò che non si porrebbe in contrasto con la disciplina di cui al riferito art.21 della Legge del 1927 (Cass.Civ. Sez.II, 4536/79).

Nessuna disposizione assume in considerazione l'aspetto procedurale dell'affrancazione. Fermo restando che essa presuppone l'accertamento da parte della competente autorità dell'adempimento dell'obbligazione di miglioramento, non vi sono motivi perché non debba farsi ricorso alla disciplina di cui al codice civile.

Note

nota1

La Cassazione ha collegato questa nullità con le finalità pubblicistiche che intende perseguire la legge di liquidazione degli usi civici ("miglioramento delle terre ed incremento della produzione agricola nazionale"), il che postula che non possa effettuarsi l'affrancazione fino a che non siano accertati i miglioramenti agrari sul fondo e determina altresì che soltanto dopo l'affrancazione l'enfiteuta diventi proprietario pieno e che il fondo da demaniale si trasformi in "allodiale"
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