Legge del 1913 numero 89 art. 86


1. Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

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