Legge del 1913 numero 89 art. 78


1. Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.
2. Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o, rimborso non sia interamente eseguito.

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