Il preventivo deposito delle somme per tasse e onorari



Ai sensi del III comma dell'art. 28 l.n. il notaio non può ricusare la stipulazione di atti di chi, essendo ammesso a godere del gratuito patrocinio (e lo dimostri) oppure richiedendo la redazione del testamento pubblico (per atto di notaio) non eroghi anticipatamente gli importi di tasse, onorari e spese.

Il particolare valore pubblico della funzione attribuita al notaio gli impone l'obbligo di eseguire la prestazione richiesta dalla parte, quando questa è ammessa a godere del gratuito patrocinio, o se oggetto della richiesta sia la stesura di un testamento per atto di notaio.

Per tutti gli altri soggetti o fuori dall'ipotesi del testamento, precisa l'ultimo comma dell'art. 28 l.n., il notaio ha il diritto di richiedere l'anticipato deposito delle somme per tasse e onorari.

Se la parte non provvede a quanto gli è richiesto, il notaio può legittimamente rifiutare la sua prestazione (Cass. Civ. Sez. II, 1148/79) nota1.

In caso di accettazione da parte del notaio dell'incarico della parte, anche in assenza del preventivo versamento degli importi dovuti, il notaio non può più rifiutare il proprio ministero, in quanto, se accettato, l'incarico si considera formalmente vincolante per il pubblico ufficiale, il quale potrà poi richiedere e ripetere dalla parte tutti gli onorari, imposte e spese sostenute, secondo le forme e le procedure di legge.

Note

nota1

A completamento di quanto indicato dall'art. 28 l.n. va richiamato quanto previsto dal successivo art. 78 l.n.. Deve al riguardo essere chiarito che la nozione di "parte" dell'atto deve essere rettamente intesa, dovendo al riguardo badarsi al risultato sostanziale. Si pensi alla presenza fisica alla stipulazione del rogito del rappresentante, mera parte formale, la cui attività debba essere imputata al rappresentato (Cass. Civ. Sez. II, 10994/04).E' stato inoltre precisato come, in riferimento alla prestazione di opera professionale afferente alla redazione di un verbale d'assemblea, l'obbligazione relativa al pagamento degli onorari e delle spese sorga direttamente in capo alla società in via esclusiva e non anche in capo al presidente del consiglio di amministrazione della società, stante il principio di immedesimazione organica (Cass. Civ. Sez. I, 20771/04).
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  • Quesito n. 205-2006/C, Contratto di mutuo e rinuncia del notaio alla solidarietà

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