Legge del 1913 numero 89 art. 63


1. Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertorio appena gli sarà restituito.
(Comma così modificato dall'art. 233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
2. Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazioni» del repertorio di contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.
3. Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

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