Mancando il repertorio originale, perché depositato presso qualche pubblico ufficio ai sensi dell'art.
63 l.n., il notaio deve utilizzare i fascicoli supplementari, preventivamente vidimati dal Conservatore dell'Archivio, in maniera da poter continuare a ricevere atti.
In tal caso il notaio dovrà annotare sul fascicolo supplementare tutti quei dati ed elementi che dovevano trovare posto sul repertorio originale, secondo le prescrizioni impartite dall'art.
62 l.n., integrate col D.M. 6 novembre
1991 (che ha approvato i nuovi modelli dei repertori).
La numerazione delle annotazioni sul fascicolo supplementare sarà autonoma rispetto a quella del repertorio originale e proseguirà progressivamente nel tempo.
Rientrato in possesso del repertorio originale il notaio procederà a riportarvi tutte le annotazioni già eseguite sul supplementare.
La sequenza numerica del repertorio originale proseguirà normalmente nella progressione, come stabilito dall'art.
74 del reg.not., solo che nella colonna 15 delle "osservazioni" saranno riportati i numeri già assegnati al fascicolo supplementare.
I fogli utilizzati del fascicolo supplementare devono essere poi comunque allegati al repertorio originale.
Considerando che il fascicolo supplementare viene vidimato con un'attestazione del Capo dell'Archivio e che tale attestazione che riguarda l'intero fascicolo vidimato, la necessità di allegare i fogli utilizzati impone di unire al repertorio originale
l'intero fascicolo supplementare vidimato nota1, anche se sia stato utilizzato solo qualche foglio o solo qualche casella.
Dal che sembra ovvio procedere alla vidimazione di fascicoli supplementari di modeste dimensioni
nota2 .
Note
nota1
Non è pensabile che il fascicolo supplementare possa essere "sfascicolato" per consentire di allegare solo i fogli utilizzati.
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Ai sensi dell'art.
128, I comma l.n. anche i fascicoli supplementari devono essere considerati oggetto dell'ispezione biennale da parte del Conservatore dell'Archivio notarile.
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