Legge del 1913 numero 89 art. 178


1. E' mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinata alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.
(Reca disposizioni transitorie ormai prive di interesse)

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