Legge del 1913 numero 89 art. 158-quater


1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).
2. Se la sanzione da eseguire è stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.
3. La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3.
(Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto)

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